Secondo quanto chiarito dal ministero dello sviluppo economico in risposta a uno specifico quesito, le tariffe previste dal III e dal IV Conto energia non sono cumulabili con la detassazione ambientale regolata dall’art. 6 della L. 388/2000 (c.d. Tremonti ambientale). La posizione del ministero è pertanto distante da quella assunta dall’Assonime, poiché precisa che le uniche tariffe cumulabili sono quelle già previste dal II Conto Energia, puntualizzando che le stesse sono comunque cumulabili nei limiti del 20 per cento del costo di investimento.
Il ministero ha poi avuto modo di precisare che le tariffe del III Conto energia non sono cumulabili con la detassazione che non compare nell’elenco tassativo di cui all’art. 5, comma 1, del dm 6 agosto, ne è applicabile il comma 4 dell’art. 5 che si riferisce ad incentivi pubblici erogati previo bando, e che le tariffe del IV e del V Conto Energia non sono infine cumulabili.
La regola della cumulabilità, con decorrenza dal prossimo anno, viene individuata così tramite rinvio all’art. 26 del dlgs n. 28/2011: in base al comma 3, lett. D) di tale art. 26, solo dal 1 gennaio 2013 si potranno cumulare gli incentivi al fotovoltaico con la detassazione dal reddito di impresa per acquisto di apparecchiature e macchinari. Per quanto concerne tale ultimo aspetto, il ministero ha precisato che è intervenuta l’abrogazione dell’art. 6, dai commi 13 a 19, con mantenimento dei soli procedimenti per la detassazione avviati prima della predetta data (qui il nostro approfondimento sulle nuove tariffe incentivanti fotovoltaico 2012).
Molti operatori non sono tuttavia d’accordo con la posizione assunta dal ministero, ricordando come non sia coerente ammettere il cumulo per un anno ma negarlo per un altro, e come la Tremonti ambientale deve essere considerata come un incentivo pubblico, poiché tale deve essere visto in senso economico, sulla base della natura pubblicistica (cioè, dalla normativa degli aiuti di Stato).
Qui il nostro speciale sugli incentivi efficienza energetica in vigore per l’anno.
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