Nell’ipotesi di contestazione sul ricevimento di cartelle presupposte all’ipoteca, il concessionario addetto alla riscossione, oltre a dover dimostrare l’avvenuta notifica, dovrà fornire anche la matrice o la copia delle cartelle. Se non riuscirà ad allegare le cartelle, il vizio non potrà essere sanato con l’esibizione degli estratti dei ruoli esattoriali, “poiché gli stessi sono documenti elaborati dallo stesso esattore ai quali nessuna norma attribuisce valenza di prova inoppugnabile”. A tanto è giunta la Commissione tributaria regionale di Bari con la sua sentenza n. 3/6/12.
In altri termini, la Ctr pugliese ha stabilito che “in caso di contestazione relativa alla mancata notifica delle cartelle presupposte all’ipoteca legale, il concessionario della riscossione, oltre a fornire la prova della notifica delle stesse, deve esibire anche la matrice o la copia delle cartelle indicate sull’iscrizione ipotecaria opposta.(…) Tra i motivi del ricorso introduttivo, il contribuente, aveva eccepito di non aver ricevuto notifica della cartelle di pagamento richiamate nell’atto impugnato; denunciava la mancata preventiva intimazione di pagamento prevista dal secondo comma dell’articolo 50 del dpr n. 602/73, nonché la mancata indicazione del responsabile del procedimento e dell’autorità a cui rivolgersi in caso di contestazione” – introduce il quotidiano Italia Oggi.
Il concessionario della riscossione allegava in giudizio la dimostrazione dell’avvenuto ricevimento, da parte del contribuente, delle cartelle indicate sull’atto di ipoteca; la Commissione provinciale, sulla base degli altri motivi eccepiti, accoglieva comunque il ricorso. “Il collegio regionale d’appello, sia pure con diversa motivazione” – dichiara la Ctr – “ha confermato la decisione favorevole al ricorrente. Per prima cosa, i giudici d’appello hanno analizzato le disposizioni dell’articolo 26, comma 4, del dpr n. 602 del 1973 il quale testualmente dispone che: «L’esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento e ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o questa direttiva il collegio rileva che l’esattore, deve conservare le cartelle per almeno un quinquennio; rileva anche come, lo stesso esattore, su richiesta del contribuente o dell’amministrazione (o del giudice) abbia l’obbligo di esibire la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento”.