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Nuovi chiarimenti Inps sul contributo di solidarietà

Il messaggio numero 16058 dell’Inps (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) è tornato a parlare del cosiddetto contributo di solidarietà: più precisamente, è stata chiarita la proroga del termine temporale che è utile per andare a regolarizzare i periodi pregressi, oltre al recupero del contributo stesso versato ma non dovuto e l’individuazione dei lavoratori che vi sono assoggettati. Le istruzioni dell’Inps sul contributo di solidarietà sono piuttosto frequenti e ne è una chiara testimonianza quanto avvenuto nel corso di questa estate. Nel corso di questo 2012, poi, si è provveduto a introdurre anche degli appositi codici tributo per tale contributo.

Andando per ordine, l’ente previdenziale ha stabilito come la regolarizzazione dei periodi contributivi pregressi potrà essere perfezionata senza che intervenga nessun tipo di aggravio per quel che concerne gli oneri accessori: il riferimento temporale è il sedicesimo giorno del terzo mese che segue quello di emanazione del messaggio di cui si sta parlando (dunque novembre per la precisione). Nell’ipotesi in cui i datori di lavoro avranno la necessità di recuperare degli importi che saranno stati pagato in modo erroneo, allora sarà sufficiente valorizzare l’elemento “causale a credito” all’interno del flusso Uniemens.

Per quel che concerne gli ulteriori chiarimenti, il primo in ordine di importanza è quello che riguarda la determinazione dell’anzianità contributiva alla data del 31 dicembre del 1995, ricomprendendo in tale novero i contributi obbligatori e quelli da riscatto, da accredito figurativo e da trasferimento. I dirigenti di aziende industriali, invece, che sono destinatari del contributo di solidarietà non sono altro che quei soggetti iscritti nella gestione assicurativa con una separata evidenza dal punto di vista contabile. In aggiunta, in presenza di un lavoratore che viene trasferito all’estero in un paese in cui non ci sono convenzioni per quel che concerne la sicurezza sociale, sarà l’azienda stessa a regolarizzare il versamento di tale contributo, in base ai vari criteri di determinazione dell’imponibile.

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