La Corte di Cassazione ha espresso un parere molto interessante in merito alla cosiddetta imposta sulla pubblicità: in effetti, i giudici di Piazza Cavour hanno dovuto pronunciarsi in merito alla relativa determinazione della base imponibile di tale tassa, più precisamente quando vi è l’affissione con degli impianti pubblicitari o con altri mezzi. È quantomeno singolare, comunque, che vi sia stata questa sentenza proprio nel momento in cui la pubblicità dei giochi sui media ha beneficiato delle novità per il 2013. L’applicazione di questa imposta viene disciplinata dal punto di vista normativo dal Decreto legislativo 507 del 1993 (“Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province”).
Il settimo articolo di tale legge è fondamentale in questo senso, visto che è quello che precisa come il tributo venga determinato in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui circoscrive il mezzo pubblicitario. Gli “ermellini” non hanno fatto altro che aderire a quello che è l’orientamento più diffuso per quel che riguarda l’ambito giurisprudenziale. Ebbene, la base imponibile a cui si sta facendo riferimento può ricomprendere anche la cornice in cui la pubblicità è inserita, visto che bisogna prestare attenzione soprattutto al mezzo pubblicitario che è disponibile e alle sue potenzialità di utilizzo.
Una parte della giurisprudenza della Suprema Corte, comunque, ha ritenuto finora come l’imposta in questione sia determinata in base alla superficie che viene delineata dal già citato decreto. L’orientamento principale rimane quest’ultimo (bisogna anche ricordare che nell’ambito delle spese pubblicitarie, sono indeducibili quelle per promozioni altrui), con la base imponibile della tassa che viene calcolata in base alla superficie totale che viene adibita alla pubblicità. Di conseguenza, è determinante perfino il numero dei messaggi, mentre non lo è il supporto materiale, a meno che quest’ultimo non sia proprio funzionale al messaggio stesso.