Il collocamento obbligatorio dei lavoratori in condizioni di disabilità potrà ora beneficiare di limiti più bassi: come ha stabilito il recente “pacchetto sicurezza” del nostro governo, infatti, la riduzione della capacità lavorativa per un infortunio o una malattia in azienda è scesa dal 60 al 46%, con questa richiesta che deve essere in ogni caso perfezionata per il transito nella cosiddetta quota di riserva. Il pacchetto in questione, inoltre, ha fissato altre disposizioni importanti per quel che concerne il calcolo delle prestazioni previdenziali dell’Inps, con un criterio unico che comunque non coinvolge quelle pensionistiche, in primis le varie indennità.
Tornando a parlare dei disabili, c’è da dire che il collocamento obbligatorio è disciplinato da una apposita norma, la legge 68 del 1999 (“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”); in base a quest’ultima, i datori di lavoro che occupano almeno quindici dipendenti sono obbligati ad assumere un numero di disabili che è prestabilito in base alla forza lavoro, quella che viene di solito identificata come “quota disabili”. Di conseguenza, le assunzioni obbligatorie sono una soltanto nelle aziende con una forza compresa tra i sedici e i trentacinque dipendenti, due quando è compresa tra 36 e 50 il 7% dell’occupazione totale quando si superano i cinquanta dipendenti.
Può però anche accadere che il lavoratore diventi disabile a causa di incidenti verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, dunque in questi casi il datore è obbligato ad adibire il soggetto a delle mansioni equivalenti, riconoscendo il diritto al trattamento di quelle di provenienza nell’ipotesi di assegnazioni inferiori. Per quel che concerne invece il calcolo omogeneo dell’Inps, c’è da sottolineare come tale armonizzazione preveda un’unica base di calcolo per ogni prestazione di tipo non pensionistico che è erogata dall’ente. I vantaggi sono sostanzialmente due, vale a dire la semplificazione nell’elaborare il libro unico del lavoro e l’erogazione in tempo reale delle prestazioni.
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