La Corte di Cassazione è intervenuta circa due settimane fa per risolvere una situazione che ha visto coinvolta la nostra amministrazione finanziaria e un contribuente: secondo i giudici di Piazza Cavour, l’indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell’Agenzia delle Entrate non è previsto e richiesto, a pena di una nullità degli atti stessi, come previsto espressamente dalla Legge 212 del 2000 (“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”). Tutto è nato a seguito del ricorso del contribuente in questione che è stato accolto dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia; in pratica, la contestazione ha riguardato il versamento di Irpef e Irap nel 2004, visto che erano state definite come annullabili quelle cartelle prive di indicazioni in merito al responsabile del procedimento.
Il Fisco ha deciso allora di rivolgersi alla Suprema Corte, motivando il tutto con cinque argomenti ben precisi. In particolare, le Entrate hanno contestato la violazione relativa all’annullamento. Gli “ermellini” hanno quindi accolto tale ricorso, rinviando la controversia a un’altra sezione. In questo caso, si è deciso che la sanzione relativa alla nullità della cartella esattoriale per mancanza di indicazione del responsabile del procedimento (fissata dal Decreto 248 del 2007) è valida solamente per quei documenti che si riferiscono a ruoli consegnati all’agente della riscossione a partire dalla data del 1° giugno del 2008.
I contribuenti devono conoscere i soggetti che hanno notificato e formato la cartella, ma tutto questo non è previsto perché è stato introdotto un termine con una decorrenza ben precisa. In aggiunta, questi atti devono comunque indicare l’ufficio presso cui ottenere delle informazioni complete sugli stessi. Questo vuol dire che quanto avvenuto prima del 2008 e in assenza di responsabili non comporta alcun tipo di nullità, quindi bisogna prestare la massima attenzione alla tempistica di riferimento. La Cassazione si è così allineata a quanto già stabilito di recente dalla Corte Costituzionale.