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Durata validità patente

Della validità della patente e degli altri documenti di riconoscimento abbiamo parlato più volte in questi ultimi giorni. Cerchiamo tuttavia di riassumere, oggi, quali sono le norme di legge che disciplinano la durata della validità della patente, e quali sono le distinzione a seconda della tipologia di documento in nostro possesso. Nelle prossime settimane, andremo ad affrontare più nel dettaglio le varie classi di documento e, in particolar modo, quelle che sono state interessate dalle ultime novità in materia di semplificazioni.

Cominciamo, grazie alla ricostruzione effettuata da Italia Oggi, a ricordare la presenza della Direttiva 91/439/Cee del 29 luglio 1991 del Consiglio, secondo cui ogni Stato membro conserva il diritto di stabilire, in base a criteri nazionali, la durata di validità delle patenti di guida che esso rilascia. Il Decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (codice della strada) prevede invece una durata differenziata a seconda della categoria della patente, con cat. A-B: 10 anni fino a 50 anni d’età – 5 anni fino a 70 anni d’età – 3 anni oltre  anni d’età; cat. A-B-C speciale e C-CE: 5 anni fi no a 70 anni d’età – 3 anni oltre 70 anni d’età; cat. D, DE e D speciale: 5 anni fio a 65 anni d’età.

Ad intervenire sul tema è poi la Direttiva 2006/126/Ce del 20 dicembre 2006 del Parlamento europeo  e del Consiglio secondo cui a partire dal 19 gennaio 2013, le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri per le categorie AM, A1, A2, A, B, B1 e BE hanno una validità amministrativa di 10 anni. Uno Stato membro può  scegliere di rilasciare le patenti di guida con una validità amministrativa fino a 15 anni. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E hanno una validità  amministrativa di 5 anni.

Il Decreto legislativo di attuazione n. 59 del 18 aprile 2011, di recepimento della direttiva 2006/126/Ce del 20 dicembre 2006, e il Decreto legge semplificazioni n. 5 del 9 febbraio 2012, infine, stabiliscono che i documenti di identità e di riconoscimento di cui all’art. 1, c. 1, lett. c), d) ed e), del dpr n. 445 del 28.12.2000 sono rilasciati o rinnovati con validità fi no alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.

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