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Robin Tax e Unico SC: i chiarimenti del Fisco

La risoluzione 87/E che la nostra amministrazione finanziaria ha provveduto a pubblicare giusto due giorni fa è molto utile per comprendere alcuni aspetti legati alla cosiddetta Robin Tax: tale imposta, occorre ricordarlo, deriva il proprio nome proprio da Robin Hood, in quanto non è altro che una misura etica per tassare i profitti dei petrolieri e degli speculatori. Ebbene, secondo il documento dell’Agenzia delle Entrate, la sezione della dichiarazione in cui indicare il credito che deriva da modello Unico Società di Capitali 2011 da parte di una società che è soggetta a tale imposta dipende dall’uso specifico dell’eccedenza.

In pratica, dunque, il Fisco ha messo in luce come recuperare questa somma in eccesso che si riferisce all’addizionale Ires (Imposta sul Reddito delle Società), più precisamente per il comparto petrolifero ed elettrico. In effetti, si sta facendo riferimento a quelle situazioni in cui la compagnia coinvolta non ha la necessità di compilare in Unico la sezione XI-A del quadro RQ. Secondo le Entrate, quando si indica la situazione nel quadro Rx, allora le eccedenza sono vincolate a tre utilizzi ben precisi: nello specifico, si tratta della richiesta di rimborso, della compensazione cosiddetta “orizzontale” fino al momento in cui si presenta la dichiarazione successiva e la cessione ai fini della compensazione dell’Ires (si sta parlando in questo caso di tassazione di gruppo).

Questo vuol dire che ogni società intenzionata a percorrere uno dei tre percorsi appena menzionati ha la possibilità di riportare in modo corretto l’eccedenza nella seconda sezione del quadro RX. Al contrario, la sezione XI-A menzionato in precedenza ritorna utile quando si vuole sfruttare il credito in previsione di un nuovo assoggettamento alla Robin Tax. In questo caso, non bisogna barrare la casella “Addizionale Ires”, ma soltanto le colonne 15, 16 e 19, vale a dire quelle per le eccedenze (anche quelle compensate) e per l’imposta a credito.

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