Il parere del 20 marzo 2012 da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti apporta qualche novità in materia di passi carrabili, stabilendo che i Comuni possono stabilire distanze inferiori ai 12 metri dalle intersezioni solamente per gli accessi risalenti a prima del 1993. Non tutti gli accessi devono inoltre divenire oggetto di obbligo di posizionamento del segnale con il divieto di sosta. Ma vediamo più nel dettaglio quali sono le principali considerazioni contenute nel parere di cui facciamo riferimento nel nostro approfondimento odierno.
Il nuovo codice della strada ha infatti previsto, per la realizzazione e l’apertura dei passi carrabili, delle regole differenti rispetto a quelle che erano contenute nel testo unico sulla circolazione stradale. L’art. 46, al comma 2, prevede infatti che per la realizzazione dei passi carrabili venga mantenuta una distanza almeno pari a 12 metri dalle intersezioni, autorizzando tuttavia i Comuni – al successivo comma 6 – a dare il via libera a distanze inferiori per i passi carrabili già esistenti prima del 1993, se sia tecnicamente impossibile procedere all’adeguamento imposto dal codice della strada.
La distanza dovrà essere calcolata partendo dall’area di intersezione fino al margine più vicino del manufatto che costituisce il passo carrabile, e non dalla mezzeria o da altri punti dello stesso manufatto. Tra i passi carrabili giudicati preesistenti rientrano anche le aperture con regolare autorizzazione edilizia, tenendo conto della presenza tipica di materiali o intervalli lasciati nei marciapiedi o modifiche del piano stradale che facilitino l’accesso dei veicoli alla proprietà privata.
Infine, con chiarimento in stessa data, il ministero ha evidenziato come la distanza dalle intersezioni non sia derogabile con regolamento comunale tranne nei casi previsti dall’art. 22 comma 9 del codice della strada, relativi alle modifiche stradali intervenute per costruzione di opere di pubblica utilità e di realizzazione di nuove intersezioni.
Continueremo a informarvi sul tema anche nel corso delle prossime settimane.
Se il passo carrabile esiste dal 1990 ma non è stato mai autorizzato, si può considerare esistente?