Torniamo oggi ad occuparci di autovelox, croce degli automobilisti italiani, e delizia delle casse comunali. L’occasione ci è offerta da una recente circolare prefettizia che ha stabilito come negli armadietti posizionati a bordo delle strade possano essere posizionati dei misuratori di velocità che siano unicamente omologati e compatibili con i manufatti di contenimento. Ad occuparsi del caso è stato il quotidiano economico giuridico Italia Oggi. Cerchiamo di comprendere quali siano le indicazioni e le cautele da adottare sugli autovelox.
Tutto è partito dalla prefettura di Bergamo, che con la circolare prot. 733 del 26 aprile 2012, resa nota pochi giorni fa, ha contribuito a chiarire qualche equivoco sull’utilizzo degli autovelox e, in particolar modo, sulla questione dei box porta autovelox, sempre più comuni nei tratti stradali urbani.
I sindaci si stanno infatti regolando attraverso una lettura abbastanza restrittiva delle ultime norme della riforma del codice stradale, spargendo nelle proprie strade i box autovelox che servono a indurre i conducenti di autoveicoli a moderare la velocità, per lo meno in prossimità dei misuratori, spesso collocati in vie dove è “facile” premere il pedale dell’acceleratore.
Ad ogni modo, stabilisce la circolare prefettizia, l’uso effettivo dell’autovelox però nella generalità dei casi deve avvenire con la presenza costante della pattuglia, che deve essere composta da almeno due operatori di polizia stradale, i quali procederanno alla eventuale contestazione immediata delle violazioni.
“A dire il vero” – sottolinea il quotidiano – “questo obbligo di fatto risulta ampiamente superato dalla previsione normativa che ammette tra le cause della mancata contestazione l’impiego di strumenti di controllo in grado di immortalare il trasgressore troppo tardi, a veicolo già transitato. E anche la cassazione si è decisamente allineata a questa indicazione lasciando intendere che la contestazione immediata delle infrazioni per eccesso di velocità ormai appartiene al passato. La prefettura evidenzia anche che all’interno di questi manufatti devono essere collocati esclusivamente misuratori di velocità omologati e compatibili, sulla base delle caratteristiche tecniche descritte nel manuale d’uso, con il particolare tipo di box di contenimento”.
Vedi anche: contestazione autovelox, quando è possibile?