Non ci si può opporre in alcun modo a una accusa di elusione fiscale quando la minusvalenza relativa alla cessione di partecipazioni è stata generata da una remissione del debito nei confronti della società che deve essere ceduta: secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, una operazione del genere non ha giustificazione economica, mentre l’unico scopo da raggiungere è quello di aumentare il valore dei titoli azionari della società che ne beneficia; in effetti, le azioni in questione vengono vendute a un prezzo inferiore e questo provoca la costituzione di una minusvalenza del tutto deducibile.
La pronuncia dei giudici di Piazza Cavour si è resa necessaria alla luce di una disputa che ha visto coinvolte la nostra amministrazione finanziaria e varie società. Sei anni fa, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia non aveva accettato gli appelli di una società, dichiarando allo stesso tempo non legittimi gli accertamenti del 1997 e del 1998, visto che questi ultimi avevano di fatto consentito il recupero di maggiori redditi ai fini Irpeg (Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche) e Ilor (Imposta Locale sui Redditi). In particolare, questa remissione del debito, insieme all’acquisto e alla rivendita successiva dei titoli azionari, aveva fatto propendere sull’illegittimità degli atti.
Insomma, si trattava di operazioni utili soltanto per eludere il Fisco. Il ricorso in Cassazione è stato immediato e ora vi è stata questa pronuncia molto importante; tra l’altro, su elusione e abuso di diritto esiste un’altra fondamentale sentenza sempre degli ermellini. La Suprema Corte ha confermato la sentenza di secondo grado, correggendo però la motivazione della stessa. La minusvalenza in questione, infatti, risponde ai requisiti di certezza e obiettiva determinabilità del costo; di conseguenza, l’elusione è stata realizzata conseguendo degli indubbi vantaggi fiscali e utilizzando in maniera distorta degli strumenti giuridici che sono proprio utili e idonei al risparmio d’imposta e anche ad altre agevolazioni dal punto di vista fiscale.