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Evitare pagamento bollo auto

Non è sempre detto che l’iscrizione di un autoveicolo al Pra (Pubblico registro automobilistico) faccia scattere l’obbligo per l’intestatario al pagamento della tassa di circolazione. Stando a quanto concluso dalla sezione 24 della commissione regionale di Milano, con sentenza n. 81/24/12, depositata lo scorso 17 aprile, ad esempio, in caso di furto di auto o di perdita di possesso documentata, il giudice tributario può annullare la richiesta di pagamento a questo intestata (cioè solo apparente) del veicolo.

La ragione dell’affermazione che precede risiede nella determinazione che la richiesta sarebbe correlata a un presupposto “inesistente”. In altri termini, il Collegio regionale lombardo precisa che, seppure la legge stabilisce che la tassa deve essere corrisposta dall’intestatario risultante al Pubblico
registro automobilistico, deve comunque rilevarsi che, il regime di pubblicità degli autoveicoli è solo stabilito, dalla stessa norma, per risolvere eventuali confl itti attinenti la proprietà del mezzo, allo scopo, quindi, di risolvere il confl itto tra più acquirenti da un medesimo dante causa.

Di contro, la stessa iscrizione al registro ha unicamente un valore di presunzione legale per gli altri casi. Ne consegue che il pagamento richiesto non deve essere annullato per equità come stabilito dai giudici di primo grado, ma per giurisprudenza consolidata delle Corti superiori, che hanno da tempo stabilito che il bollo su auto e moto è dovuto periodicamente sulla base del possesso del veicolo e indipendentemente dall’utilizzo del medesimo su strade pubbliche, e che il possesso è presunto in base a quanto risulta dal Pubblico registro automobilistico per tutti i veicoli soggetti alla iscrizione
in tale registro (anche per il superbollo auto di lusso).

A quanto sopra occorre tuttavia aggiungere che l’annotazione nel registro, pur con finalità fiscale e agevolativa nei confronti delle amministrazioni per individuare colui che è obbligato al pagamento della tassa, non può essere assunto come requisito se l’ingiunzione fiscale viene emessa per conseguire il pagamento della tassa per un arco temporale successivo a quello nel quale l’intimato ha perso il possesso del veicolo.

Ne ha parlato il quotidiano Italia Oggi in data 23 agosto, in un interessante approfondimento curato da Benito e Nicola Fuoco.

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