Stando a quanto previsto dalla bozza del d.lgs. di recepimento della direttiva 2010/45/UE predisposta dai tecnici del ministero dell’economia in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, dal 2013 l’emissione della fattura per le operazioni non territoriali diverrà obbligatoria, con conseguente ampliamento del volume d’affari. Rientrano così nell’obbligo di fatturazione tutte le operazioni extra territoriali, come ad esempio una consulenza resa a un soggetto estero o la riparazione di un immobile che si trova nelle aree di riferimento.
In particolare, la bozza prevede l’estensione dell’obbligo di emissione della fattura alle seguenti tipologie di operazioni non soggette a imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del dpr 633/72: a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle ell’art. 10, nn. da 1 a 4, del
dpr 633/72 (operazioni creditizie, finanziarie e assicurative), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro stato membro dell’Ue; b) cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto stabilito fuori dell’Ue.
In particolare, come sostenuto dal quotidiano Italia Oggi, “sulle fatture di cui al punto a) occorrerà riportare l’annotazione «inversione contabile», mentre su quelle di cui al punto b) l’annotazione «operazione non soggetta». Per quanto concerne le operazioni sub a), l’obbligo di fatturazione,
attualmente circoscritto alle prestazioni di servizi c.d. generiche di cui all’art. 7-ter rese a soggetti passivi stabiliti in altro stato membro (ossia alle prestazioni che, se imponibili, vanno riportate negli elenchi Intrastat), sarà esteso, in sostanza, a tutte le operazioni effettuate verso soggetti passivi che siano debitori dell’Iva nello stato membro nel quale l’operazione è territoriale. Dalla formulazione letterale, non pare necessario che il destinatario sia «soggetto passivo stabilito » nello stato membro nel quale l’imposta è dovuta, sicché potrebbe essere anche un operatore economico stabilito ovunque (Italia, altro Paese Ue o extra Ue). Il problema è che le disposizioni sull’individuazione
del debitore dell’imposta non sono armonizzate a livello comunitario (eccetto che per le prestazioni di servizi generiche scambiate fra soggetti passivi comunitari), per cui potrà risultare difficoltoso l’accertamento del presupposto al quale si ricollega l’imposizione dell’obbligo di fatturazione in capo al cedente/prestatore nazionale”.
E per quanto concerne le operazioni di cui al punto b)? “Non dovrebbero porsi difficoltà applicative, giacché se il cessionario/committente è stabilito fuori dell’Ue, il fornitore nazionale dovrà in ogni caso emettere la fattura non soggetta”.
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