Che cosa accade dal punto di vista fiscale quando un soggetto è costretto a trasferirsi in territorio svizzero per lavorare in una società della confederazione elvetica, mantenendo però la residenza nel nostro paese? il dubbio in questione riguarda ovviamente l’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef), quindi occorre capire come ci si regola in tal senso. Nello specifico, bisogna sapere se la dichiarazione dei redditi riguarda il reddito che è stato prodotto in Svizzera anche in Italia. L’aiuto fondamentale per rispondere a questo quesito ci viene dall’articolo 3 del Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, vale a dire il Dpr 917 del 1986), ovvero quello che contempla la base imponibile dell’imposta.
In pratica, è stato stabilito che l’Irpef venga applicata sul reddito totale del contribuente coinvolto: quando si ha a che fare con dei soggetti residenti, questo stesso reddito viene composto da tutti quelli di cui si è in possesso, al netto degli oneri deducibili (canoni, censi e assegni periodici solo per citare alcuni esempi). Nel caso di un soggetto che invece non è residente, il reddito viene composto da quelli che sono prodotti nel territorio dello Stato.
Questo vuol dire che il contribuente che lavora in Svizzera, ma che mantiene allo stesso tempo la residenza nel Belpaese ha l’obbligo di presentare in quest’ultimo la dichiarazione dei redditi, documento in cui andrà elencato con precisione il reddito prodotto nella nazione straniera. In pratica, si rispetta in modo perfetto il principio della tassazione che si basa sul reddito mondiale, vale a dire la cosiddetta “world wide taxation”. Le imposte sul reddito che sono pagate in Svizzera a titolo definitivo vengono ammesse alla detrazione fiscale per quel che riguarda l’imposta netta dovuta, in base a tutti quei criteri e quelle modalità che sono state fissate dall’articolo 165 del Tuir (credito di imposta per i redditi prodotti all’estero).
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