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Compensazione crediti anche senza dichiarazione

Secondo quanto affermato dalla Commissione tributaria provinciale di Pisa, con la sentenza n. 83/2/12, depositata lo scorso 5 aprile, il contribuente che ha registrato regolarmente le fatture, e ha provveduto ad effettuare le liquidazioni periodiche, ma non ha provveduto a presentare la dichiarazione annuale, può comunque effettuare la compensazione del credito annuale, così come previsto dall’art. 17 del d.lgs. 241/1997, se il medesimo è stato riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate. Ma cerchiamo di comprendere in che modo si sia arrivati a tale conclusione.

Nel caso in esame, le Entrate avevano rilevato che il contribuente non aveva presentato la dichiarazione ai fini IVA, ma aveva utilizzato i crediti in compensazione orizzontale con gli F24. Di qui, l’Agenzia, con separati atti relativi agli anni di mancata presentazione della dichiarazione recuperava l’imposta indebitamente utilizzata in compensazione, oltre agli interessi, irrogando la sanzione nella misura del 30% (qui il focus compensazione crediti e debiti fiscali).

Il ricorso da parte del contribuente ha portato alla pronuncia da parte dei giudici pisani che, entrando nel merito, rilevano come l’Agenzia delle Entrate abbia verificato per tabula, mediante verifica delle scritture contabili, l’esistenza effettiva del credito Iva per gli anni di omessa presentazione della dichiarazione, che il contribuente ha utilizzato successivamente in compensazione in F24, affermando che in mancanza di una norma chiara a livello di fonti normative, anche se esistono fonti esplicative a favore dell’amministrazione finanziaria, occorre preferire l’interpretazione piùè favorevole al contribuente per essere in linea con il princpio della capacità contributiva costituzionalmente imposto.

L’ufficio ha così interpretato l’art. 17 del d.lgs. 241/1997 nel senso che la compensazione è possibile solo se i crediti di imposta emergono dalla dichiarazione. Il che non rileva, dalla lettura della norma, che nell’ultima parte del primo comma segnala come la compensazione deve essere effettuata entro e non oltre la data di presentazione della dichiarazione successiva. L’elemento condizionante della validità della compensazione operata è quindi che la stessa deve operarsi, e solo, in una determinata modalità cronologica stabilita per relazione.

Qui il nostro approfondimento su come usare i crediti nei confronti delle PA.

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