You are here
Home > Leggi > Notifica diretta fermo amministrativo nulla

Notifica diretta fermo amministrativo nulla

La sentenza n. 120 del 19 giugno 2012 da parte della Commissione tributaria provinciale di Campobasso dichiara come il provvedimento di fermo amministrativo di un autoveicolo non possa essere notificato direttamente a mezzo posta né dagli agenti della riscossione né dai concessionari iscritti all’albo ministeriali, che siano abilitati a riscuotere le entrate locali con l’ingiunzione. La notifica diretta, pertanto, senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario o del messo notificatore, è illegittima, con vizio non sanabile, neppure se il contribuente impugni il fermo innanzi al giudice.

In altre parole, per la Commissione molisana il provvedimento di fermo spedito in via diretta dal concessionario tramite il servizio postale è affetto da nullità assoluta per inesistenza della notifica. Il vizio non sarebbe nemmeno sanabile per raggiungimento dello scopo dell’atto in caso di contestazione del debitore, poiché per il perfezionamento del fermo dell’autovettura “è richiesta non già la mera comunicazione ma la rituale notificazione la quale, comportando la presunzione di conoscenza legale della stessa da parte del destinatario, ne perfeziona l’efficacia”.

Pertanto, come già noto per le cartelle fiscali, anche per le “ganasce” le commissioni tributarie e i giudici di pace continuano a sollevare il problema della notifica degli atti effettuata direttamente da agenti della riscossione e concessionari a mezzo del servizio postale, senza poter ricorrere a intervento di soggetti abilitati (si legga anche: cartelle esattoriali nulle se notificate per posta).

La Cassazione, con sentenza n. 11708 del 2011, aveva invece stabilito che la notifica possa essere eseguita, senza ricorrere alla collaborazione di terzi, direttamente ad opera del concessionario, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Secondo i giudici di legittimità, la consegna dell’atto presso il domicilio del destinatario può essere effettuata senza che sia prescritta nessuna particolare formalità da parte dell’agente postale, se non quella di curare che la persona legittimata a ricevere la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente. Non vi sarebbe sintonia con i giudici di merito, nemmeno sull’applicabilità della sanatoria degli atti per raggiungimento dello scopo.

Lascia un commento

Top