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L’amicizia non giustifica la sottrazione fiscale fraudolenta

La Corte di Cassazione è tornata a occuparsi di questioni fiscali, più precisamente di un reato di cui non si sente parlare molto spesso, quello che prevede la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: in pratica, esso è previsto espressamente dall’undicesimo articolo del Decreto legislativo 74 del 2000 (“Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205”) ed è riassumibile nella simulazione dell’alienazione di un immobile da parte del contribuente subito dopo aver ricevuto la notifica di una cartella di pagamento.

Ebbene, secondo i giudici di Piazza Cavour, in questo caso non è sufficiente nemmeno sostenere che il comportamento è stato posto in essere per aiutare l’acquirente simulato a ottenere un finanziamento da parte di una banca. Quindi, gli ermellini hanno escluso che le giustificazioni relative a una amicizia possano essere determinanti da tale punto di vista. La Cassazione stessa aveva già sancito tempo fa come non fosse necessaria la verifica ispettiva da parte dell’amministrazione tributaria, bastando più altro l’effettiva vanificazione della riscossione tributaria di tipo coattivo.

Tale reato non può più essere considerato “di danno”, ma più propriamente “di pericolo”, di conseguenza l’esecuzione esattoriale non rappresenta un presupposto della condotta illecita. La pronuncia della Suprema Corte si è resa necessaria alla luce del comportamento di un contribuente che ha alienato la proprietà immobiliare sottraendo al pagamento delle imposte ben centomila euro. Il ricorso all’ultimo grado di giudizio era stato motivato con la sufficienza dell’elemento oggettivo della simulazione, anche perché si volevano offrire maggiori garanzie alla banca. Tale ricorso è stato ritenuto infondato e senza alcuna possibilità di accoglimento, visto che le censure del ricorrente si sono esaurite nel prospettare una ricostruzione alternativa di quelle ragioni che avrebbero giustificato l’alienazione simulata, assolutamente inattendibile e addirittura del tutto immune dai vizi di tipo logico.

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