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Cartelle illegittime senza nome del responsabile

Le cartelle ribattezzate “mute” – ovvero, quelle in cui non è presente il nome del responsabile, ma solamente la sua carica – sono illegittime. In altri termini, non è possibile procedere con iscrizione a ruolo se negli atti non viene specificato in maniera chiara il nominativo del funzionario responsabile del procedimento, poiché non è più sufficiente l’indicazione che – appunto – ricopre la carica di responsabile dello stesso in quanto direttore dell’ufficio, o delegato del preposto.

A stabilire la conclusione di cui sopra, negli scorsi giorni, è stata la commissione tributaria regionale di Genova, sezione IX, con pronuncia n. 42 del 17 maggio 2012. Per i giudici di appello l’indicazione del responsabile del procedimento, a pena di nullità dell’atto, non può “essere elusa dalla indicazione generica del direttore dell’ufficio o di un suo delegato, impersonalmente indicato”.

Nella pronuncia si legge che, nella fattispecie, il fisco non avrebbe rispettato l’obbligo di legge, indicando generalmente il ruolo di “funzionario apicale”. “Diversamente” – afferma la pronuncia – “si potrebbe al limite considerare responsabile di tutti i procedimenti fiscali o il Ministro delle finanze o il direttore dell’Agenzia delle entrate”.

Considerato che l’obbligo, per gli enti creditori e i concessionari, di riportare sui rispettivi atti di competenza il nominativo del responsabile del procedimento, vale per tutti i ruoli consegnati dal 1 giugno 2008, gli agenti della riscossione sono tenuti a specificare, nelle cartelle di pagamento, il nominativo del responsabile. Da tale data può pertanto esser fatta valere la nullità nel caso in cui ruolo e cartella non contengano le informazioni previste dalla legge. La mancata indicazione delle vecchie cartelle non costituisce invece causa di nullità.

Stando a quanto affermato dalla Consulta, l’obbligo di cui abbiamo parlato non sarebbe affatto “inutile”, poiché assicurerebbe maggiore trasparenza dell’attività amministrativa, conferendo maggiori informazioni al contribuente. Cambia anche il modello della cartella di pagamento, con riporto delle indicazioni sul responsabile del procedimento dell’ente creditore, affiancato da colui che emana e notifica l’atto della riscossione e il pagamento rateale.

Qualche giorno fa abbiamo invece parlato delle cartelle esattoriali nulle se notificate per posta.

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