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Compensazione debiti e crediti fiscali

Secondo quanto affermato dalla Commissione tributaria di primo grado di Trento, prima sezione, mediante pronuncia n. 81 del 19 giugno 2012, la compensazione tra i crediti e i debiti fiscali è un principio sempre ammissibile, ancorchè non sia stato emanato il regolamento attuativo. Qualora il contribuente, pertanto, provi di avere un credito nei confronti del fisco, il giudice può disporre la compensazione in sede giudiziale, e annullare cosa la cartella di pagamento con la quale viene richiesto il pagamento di un tributo da parte dell’amministratore finanziaria.

Secondo la commissione, infatti, il principio di cui sopra sarebbe immanente nell’ordinamento italiano ancor prima della codificazione avvenuta nel 2011 con l’emanazione dello Statuto dei diritti del contribuente. L’articolo 8 dell’appena ricordato Statuto (legge 212/2000) prevede infatti che l’obbligazione tributaria possa essere estinta anche per compensazione. Tuttavia la norma demanda ad appositi regolamenti la disciplina dell’istituto, ferme restando . almeno in via transitoria – le disposizioni già vigenti.

Secondo quanto affermato dal giudice tributario, non si può negare al contribuente un diritto riconosciutogli dalla legge solamente perchè, a distanza di oramai 12 anni, il ministero dell’economie e delle finanze non ha ancora ritenuto di emanare i regolamenti di esecuzione. “Ove si dovesse ritenere” – precisa la commissione – “che l’operatività della compensazione sia condizionata dai regolamenti amministrativi, si verrebbe a ritenere che la disciplina della compensazione sarebbe rimessa non alla legge, ma a regolamenti, cioè ad atti amministrativi”.

Nella pronuncia viene infine richiamato l’orientamento della giurisprudenza sulla questione, evidenziando come esso sia favorevole all’operatività della compensazione. Con la sentenza 12262 del 2007 la Cassazione in un primo momento aveva negato che il contribuente potesse estinguere per compensazione crediti e tasse. Ma la sentenza n. 23787 del 2010 ha apportato una maggiore apertura sull’ammissibilità della compensazione, nel rispetto delle regole della buona fede e della correttezza. Anche la commissione tributaria provinciale di Parma, con sentenza n. 37 del 2009, ha ritenuto legittima l’istanza di compensazione tra crediti e debiti.

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