L’Irap – imposta regionale sulle attività produttive – è un’imposta locale che si applica a tutte le attività produttive collocate su territorio regionale. Ne consegue che, come la “collega” Ires, l’Irap andrà pagata solamente da chi svolge attività d’impresa, e non da persone fisiche che magari esercitano un lavoro dipendente. Dovranno invece procedere al pagamento di tale imposta le imprese e i soggetti a Ires, le imprese soggette a Irpef (fondamentalmente, le società di persone e le imprese individuali), i lavoratori autonomi, le banche e le società assicurative.
Come calcolare l’Irap
Per calcolare l’Irap occorre innanzitutto determinare la base imponibile che fungerà da fonte applicativa dell’aliquota di riferimento. La base sarà rappresentata da “guadagno” per l’anno di riferimento, a sua volta calcolato come valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata, generato dai ricavi meno i costi di esercizio. Ottenuto l’utile al lordo dell’imposta, bisognerà applicare l’aliquota del 3,9 per cento. L’aliquota è comunque modificabile sulla base delle decisioni contemplate dalle singole istituzioni regionali, che possono incrementarla fino a un punto percentuale in più, o differenziarla tra categorie di contribuenti e settori di attività.
Come pagare l’Irap
L’Irap è versabile con il consueto modello unificato, mediante pagamento di un saldo Irap relativo all’anno precedente, e all’acconto Irap relativo all’anno in corso, pari al 99% del debito di imposta risultante dalla dichiarazione sul periodo di imposta precedente.
In particolare, il saldo pari al rimanente 1% di quanto dovuto l’anno precedente andrà versato il 16 giugno o il 16 luglio con maggiorazione dello 0,40%. Il primo acconto Irap andrà versato entro il 16 giugno o entro il 16 luglio con identica maggiorazione. Il secondo acconto Irap andrà invece versato entro il 30 novembre.
Differenze con l’Ires
Ricordiamo invece come l’Ires sia l’imposta sul reddito delle società, e sia un’imposta proporzionale con aliquota del 27,50% applicata a tutte le società di capitali, cooperative, mutua assicurazione, enti pubblici e privati diversi dalle società.
La principale differenza con l’Irap è determinata dalle diverse modalità di calcolo della base imponibile, rappresentata in questo caso dal reddito d’impresa, come sancito dall’art. 83 del testo unico delle imposte sui redditi. Torneremo sull’argomento nei prossimi giorni. Nell’attesa, potete consultare questo nostro approfondimento sull’Irap curato dagli amici di Fiscale e Tributi.
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