La Commission dell’Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili (Aidc) ha affermato che la detrazione del 55% sulle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici possa spettare a qualsiasi tipologia di contribuente, persona fisica o società, a prescindere dalla categoria catastale della costruzione, dal tipo di attività svolta e dalla natura del reddito. Un’affermazione che allarga la platea di potenziali beneficiari del benefit fiscale.
Con la norma di comportamento n. 184, infatti, la Commissione ha avuto modo di intervenire in maniera chiara e univoca su quanto stabilito in tema di detrazioni fiscali dall’art. 1 della legge n. 296/2006, relative alle spese sostenute dalle società su immobili affittati a terzi. Il documento richiamava i contenuti dettati nella risoluzione n. 340/E/2008, che sosteneva come la tesi che l’agevolazione del 55% non spetterebbe sui lavori eseguiti da titolari di redditi di impresa sugli immobili, di qualsiasi tipologia, adibiti a locazione, fosse da escludere.
La Commissione afferma invece che la detrazione del 55% spetta anche ai soggetti titolari di redditi di impresa che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti. L’utilizzo del bonus rimarrebbe così limitato solamente all’utilizzatore in caso di immobili acquisiti in leasing.
Pertanto, la Commissione conferma come le norme vigenti non prevedano particolari eccezioni, né di tipo oggettivo né di tipo soggettivo. In sintesi, la detrazione sulle spese sostenute di riqualificazione energetica spetta: alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti, di cui all’art. 5 del Tuir, non titolari di reddito d’impresa; ai titolari di redditi fondiari (imprenditore agricolo); ai soggetti titolari di reddito d’impresa (persona fi sica o società); indipendentemente dal tipo di attività esercitata dall’imprenditore; ai soggetti Irpef e Ires; a prescindere dalla categoria catastale della costruzione, compresi i fabbricati rurali; su edifi ci posseduti in proprietà o altro diritto reale o detenuti in forza di contratti a effetti obbligatori (locazione e comodato).