Anche l’Imposta sul Valore Aggiunto (Iva), come molti altri tributi, può essere interessata dalla rateizzazione. Come si provede in questo senso? Un testo normativo importante a cui fare riferimento è senza dubbio il cosiddetto Decreto Anticrisi: si tratta, nello specifico, del Decreto legge 78 del 2009 (“Provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”), il quale ha introdotto la misura in questione già da diversi anni, come si può facilmente intuire.
Le regole in questione prevedono che vi sia un adeguamento ben preciso, ovvero quello al volume di affari che risulta dall’applicazione degli studi di settore, ovviamente ai fini dell’Iva stessa. In questo caso, inoltre, non vi sono nè sanzioni pecuniarie nè interessi di sorta nel caso del saldo: di conseguenza, il pagamento che deve essere effettuato potrà beneficiare di una modalità che rispetta i termini temporali, oppure, in alternativa, si sfruttano delle rate tutte uguali e di importo identico, proprio come avviene in relazione alle imposte dirette. Nell’ipotesi della rateizzazione, poi, la maggiorazione degli interessi ammonta a 0,40 punti percentuali.
Quest’ultimo è un valore tipico da tale punto di vista. Che cosa deve fare, pertanto, il contribuente che ha voluto scegliere di rateizzare il pagamento dell’Imposta sul Valore Aggiunto? Anzitutto, è necessario pagare la somma che è dovuta in questo caso entro il sedicesimo giorno di ogni mese, salvo che il giorno in questione non cada di sabato o di domenica, eventualità che fa slittare la scadenza in questione: la maggiorazione degli interessi decorrono dal mese di scadenza del 16 giugno, oppure il 16 luglio con la maggiorazione e fino al mese di novembre. Il modello F24 è quello che deve essere utilizzato a tale scopo, ma, come è stato precisato tempo fa dalla nostra amministrazione finanziaria, non è necessario andare a indicare le informazioni che si riferiscono alla eventuale rateizzazione fiscale.
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