Uno degli elementi più complessi della recente normativa Imu ha riguardato i meccanismi di calcolo dell’imposta municipale unica sulle case all’estero. Meccanismi di calcolo che hanno creato non pochi problemi ai consulenti fiscali dei contribuenti tenuti al versamento dell’imposta, e che sono stati chiariti solo da un recente intervento da parte dell’Agenzia delle Entrate, purtroppo arrivato eccessivamente a ridosso della scadenza dei termini.
Tra i più importanti chiarimenti, che potrebbero tornare utili per regolarizzare la propria posizione con il fisco, qualora si sia – correttamente e puntualmente – già provveduto al pagamento dell’imposta, segnaliamo quello introdotto con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28, con la quale l’amministrazione finanziaria ha precisato che la soglia dei 200 euro per il pagamento dell’Imu estera, è da assumere al lordo delle imposte scomputabili, in quanto non pagate all’estero, e non su quanto risulta da versare.
Il meccanismo di calcolo non dovrà inoltre tenere conto delle quote e del periodo di possesso. Le imposte estere vanno altresì assunte secondo il principio di cassa, e dunque in relazione a quanto pagato nello scorso del 2011. Inoltre, ai fini della determinazione della base imponibile per l’imposta estera negli Stati ove il valore catastale non è perfettamente sovrapponibile al criterio italiano, dovrà essere assunto il costo di acquisto, ovvero il criterio utilizzato per l’imposta municipale unica italiana.
Con la stessa circolare, l’Agenzia ha chiarito che tra i soggetti passivi del nuovo tributo non è da annoverarsi il nudo proprietario dell’immobile, demandando dunque il prelievo alla figura dell’usufruttuario.
Per quanto infine concerne il meccanismo di calcolo della base imponibile, l’Agenzia ha semplificato il tema ricordando che essa è rappresentata dal costo di acquisto per gli immobili fuori UE e SEE, dal valore catastale per gli immobili UE e SEE con scambio di informazioni.