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L’imposta su aeromobili e aerotaxi

La giornata di ieri è stata caratterizzata da un importante provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, il quale ha spiegato tutte le istruzioni relative alla nuova tassa sui voli in aerotaxi e all’imposta legata all’uso di aeromobili privati. In pratica, la pubblicazione di questo documento si è resa necessaria alla luce della rimodulazione posta in essere dalla legge fiscale numero 44 di quest’anno. In pratica, la tassa in questione è stata introdotta dal cosiddetto Decreto Salva Italia e deve essere applicata necessariamente a quei soggetti che hanno intenzione di avvalersi del servizio in questione, senza alcun tipo di distinzione per quel che concerne il soggetto trasportato e la tratta scelta per i percorsi. Gli scali tecnici sono comunque esclusi dal novero.

Vi sono degli importi ben precisi da corrispondere in tal senso, vale a dire cento euro quando i viaggi arrivano fino a un totale di 1.500 chilometri, mentre si sale fino a duecento euro nei casi di tragitti ancora più lunghi. Il vettore coinvolto avrà poi l’obbligo di pagare il tributo a cui si sta facendo riferimento, avendo cura di rispettare il termine della fine del mese successivo a quello in cui è avvenuto il trasporto: è comunque necessario che l’aerotaxi o l’aeromobile siano immatricolati presso l’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), ma anche nei registri dei paesi dell’Unione Europea.

Nell’ipotesi in cui i servizi siano stati resi nel periodo compreso tra lo scorso 29 aprile (la data in cui la legge 44 è effettivamente entrata in vigore) e la giornata di domani, allora il pagamento dell’imposta non dovrà andare oltre il 31 luglio prossimo. L’imposta in questione è dovuta dai proprietari, usufruttuari, acquirenti o anche utilizzatori in leasing di questi mezzi, con la corresponsione da realizzare al momento del rilascio del certificato di revisione della aeronavigabilità. Per quel che riguarda le somme in denaro, quella minima è pari a 75 centesimi (fino a una tonnellata di peso), mentre quella massima 7,55 euro (oltre le dieci tonnellate).

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