L’Inps è intervenuto per chiarire alcuni dettagli relativi al fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione, della riconversione e della riqualificazione professionale dei dipendenti dalle imprese di credito: nel dettaglio, uno dei principali riferimenti è stato quello all’assegno di tipo emergenziale destinato ai lavoratori licenziati. In pratica, questa circolare non è altro che il seguito di un messaggio pubblicato nell’estate del 2010, con le istruzioni operative e urgenti per quel che concerne quel periodo. Anzitutto, ci sono diversi aspetti normativi da tenere in debita considerazione. In effetti, il Decreto Interministeriale 51635 del 2010 ha modificato la precedente disciplina relativa all’istituzione di questo fondo di solidarietà, in particolare attraverso la fondamentale aggiunta di un articolo dedicato alla cosiddetta “sezione emergenziale”.
In questa maniera, tutti i lavoratori che sono in esubero e che non hanno i requisiti necessari per accedere alle prestazioni straordinarie, possono comunque beneficiare di un assegno che è in grado di sostenere il loro reddito per un massimo di ventiquattro mesi. L’erogazione di questo stesso assegno, comunque, dipende dal riconoscimento dell’indennità di disoccupazione ordinaria. A questo intervento di emergenza, inoltre, vanno applicate le stesse norme a cui ci si riferisce per quel che riguarda la sospensione, la decorrenza e la decadenza del trattamento di disoccupazione.
Di quali misure quantitative si tratta nello specifico? Il riconoscimento in questione prevede tre limiti: si tratta dell’80% dell’ultima retribuzione tabellare lorda mensile che spetta al dipendente (2.200 euro lordi mensili e 38mila annui), il 70% dell’ultima retribuzione (2.500 euro mensili e tra 38.001 e 50mila euro annui) e il 60% dell’ultima retribuzione tabellare (3.500 euro mensili e oltre i 50mila euro annui). Una volta che vengono raggiunte le misure che sono appena state menzionate, il loro concorso vale fino a otto o a dodici mesi, tutto si basa su quella che è l’età del dipendente coinvolto, fermo restando lo stato di disoccupazione.