Dal 1 gennaio 2012 la detrazione del 36% per le ristrutturazioni vede il proprio limite massimo di ammissione delle spese considerato per periodo di imposta, senza quindi tenere conto dell’importo delle spese sostenute negli anni precedenti. Una novità che si aggiunge al precedente innalzamento provvisorio del tetto di spesa da 48 mila a 96 mila euro, e alla percentuale di detrazione modificata, che passa dal 36% al 50%.
La modifica dispone pertanto che per le spese documentate sostenute dalla data di entrata in vigore del provvedimento, fino al 30 giugno 2013, relativamente a tutti gli interventi di ristrutturazione indicati nell’art. 16 bis, dpr 917/1986 (Tuir), il contribuente potrà tenere in considerazione la soglia di spesa massima, pari a 96 mila euro, invece di quella prevista a regime, pari a 48 mila euro, per singola unità immobiliare, beneficiando di una detrazione del 50% anziché quella del 36%.
Ma non solo: dal 1 gennaio 2013, infatti, il bonus sul risparmio energetico verrà ricondotto nell’ambito della detrazione sulle ristrutturazioni, e detrazione nella nuova misura (50%). La detrazione si applicherà anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, con ripartizione della spesa in dieci quote annuali di pari importo.
► NOVITà DECRETO INFRASTRUTTURE 2012
Il limite di spesa di 48 mila euro è fissato per ogni intervento sull’abitazione, incluse le pertinenze, e il limite annuale per immobile e per tipo di intervento. Il limite non è presente se un contribuente è in possesso di più abitazioni, poiché allo stato attuale le spese agevolate sono di 48 mila euro per ciascuna unità e, stante il fatto che il limite deve essere riferito all’abitazione, se l’unità è cointestata e le spese sostenute per la ristrutturazione lo sono da parte di tutti i cointestatari, il limite dovrà essere suddiviso tra tutti i contribuenti proprietari.
► APPALTI SOLO CON DOCUMENTI DIGITALI