Il redditometro sarà anche nuovo e rinnovato, ma non riesce proprio a ingranare, anzi è destinato a subire un rallentamento piuttosto improvviso: il termine ultimo previsto per i pagamenti relativi alla dichiarazione dei redditi si sta avvicinando velocemente, ma gli ostacoli e le difficoltà relative a questo strumento di accertamento stanno aumentando. Ad esempio, quello che non convince è soprattutto la presunzione assoluta per quel che riguarda la giustificazione degli esborsi finanziari in relazione al tenore di vita condotto, piuttosto che gli investimenti nel settore immobiliare. Quello che può fare la nostra amministrazione finanziaria è rendere più utile e prezioso il redditometro, magari dal punto di vista delle uscite complessive, visto che non è sempre possibile conservare per sempre gli scontrini di ogni spesa quotidiana o anche le annotazioni dei pagamenti effettuati con il denaro cash.
Un fondamentale appiglio legislativo è senza dubbio l’articolo 22 del Decreto legge 78 del 2010, il quale ha soppresso la presunzione della cosiddetta “quota risparmio” in merito agli investimenti finanziari, ovvero il fatto che gli aumenti di patrimonio siano imputati in quote costanti nell’anno in cui si è verificato l’esborso stesso, oltre ai quattro che l’hanno preceduto. Da cosa deriva, quindi, tanta incertezza? Non si tratta solamente della quantificazione delle spese poste in essere dai contribuenti, ma più che altro della prova che vi è stato il disinvestimento e che il maggior reddito è stato imputato al soggetto coinvolto.
Tra l’altro, tali criticità non rappresentano nulla di nuovo, visto che l’Agenzia delle Entrate ne era consapevole da diverso tempo. In effetti, quando la spesa è stata rilevante e occorre documentare come è stata finanziata attraverso i disinvestimenti, non è sufficiente affermare che la cessione dei titoli non si è verificata, ma è anche necessario dimostrare con cura la serie storica di queste movimentazioni, le quali però si riferiscono a un periodo d’imposta che non può essere più accertato.
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