Il 18 giugno, come abbiamo più volte avuto modo di sottolineare, è giornata ricca di scadenze. Tra le tante, anche la scadenza del ravvedimento lungo per quelle imprese già iscritte al Registro delle imprese e Rea al prim ogennaio 2011, che non hanno provveduto al versamento nel termine ordinario del diritto annuale, e cioè entro il 16 giugno, né hanno pagato entro il 30mo giorno successivo (termine ultimo per il ravvedimento breve).
Per esercitare l’opzione del ravvedimento lungo, le imprese individuali e le imprese collettive (società di persone, società di capitali, società cooperative, consorzi, gruppi di interesse economico, ecc.), dovranno versare l’importo del diritto annuale dovuto, con interessi di mora calcolati secondo il tasso legale, e sanzione pari al 3% del tributo (per violazioni commesse fino al 31 dicembre 2011) o al 3,75% del tributo (per violazioni commesse dal 1 febbraio 2011).
Le imprese individuali e collettive possono procedere al ravvedimento lungo, a meno che la violazione sia già stata constatata o vi siano accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore, o i soggetti obbligati in solido, abbiano avuto formale conoscenza.
► ESTENSIONE RAVVEDIMENTO VELOCE
Più nello specifico, si sottolinea come si fa riferimento a quelle contestazioni già portate a conoscenza degli interessati, rimanendo attuabile il ravvedimento per le violazioni già constatate ma non ancora portate a conoscenza mediante notifica, dell’autore della violazione o dei soggetti solidalmente responsabili.
Pertanto, riassumendo le scadenze del ravvedimento lungo per il diritto annuale, ricordiamo come per le nuove imprese iscritte il ravvedimento breve sia scaduto entro 30 giorni dalla data della violazione, e il ravvedimento lungo scada entro un anno dalla violazione; per le imprese già iscritte, il termine scade il 18 giugno 2012, in quanto il termine ordinario del 16 giugno è sabato, e pertanto slitta a lunedì.