Una dichiarazione dei redditi non fedele alla realtà e presentata da un intermediario fiscale può comportare delle conseguenze non certo piacevoli per il contribuente: in effetti, nel caso in cui l’intermediario stesso sia stato condannato penalmente per truffa, allora il dichiarante dovrà ancora pagare la somma dovuta, con tanto di una maggiorazione per gli interessi, ma senza alcuna sanzione pecuniaria. La Corte di Cassazione si è espressa in questa maniera con la propria sentenza 8630 di quasi due settimane fa. Tutto è nato da una vicenda che ha visto coinvolto un contribuente; quest’ultimo ha impugnato una cartella di pagamento, la quale gli era stata notificata a causa di un controllo formale della propria dichiarazione. La richiesta del Fisco è stata quella di pagare le somme a titolo dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef).
Il soggetto ha spiegato di aver subito una truffa da parte dell’intermediario fiscale, tanto che poi la Commissione Tributaria ha accolto il ricorso in primo grado, una pronuncia che è stata in parte revisionata in appello. Ecco allora che si è arrivati ai giudici di Piazza Cavour, con l’Agenzia delle Entrate che ha provveduto a presentare un ricorso incidentale. Secondo la visione del contribuente, sarebbe stato violato il Dpr 322 del 1998, più precisamente il suo articolo 3 (“Presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap”), oltre che dei principi giuridici relativi alla funzione dell’intermediario.
Inoltre, la persona rimasta coinvolta si è appellata al fatto che il documento truffaldino non era di sua conoscenza. Le Entrate hanno invece insistito sulle sanzioni e sugli interessi. Gli “ermellini” hanno deciso di rigettare il ricorso principale, accogliendo invece la parte degli interessi per quel che concerne quello incidentale; in particolare, il rapporto privato tra intermediario e contribuente non comporta l’estromissione di quest’ultimo dagli obblighi relativi al rapporto tributario, ragione per cui qualche responsabilità deve pur esserci stata.
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