Ultime novità in materia di tassa sulle barche. Stando a quanto introdotto all’interno dei chiarimenti contenuti dalla circolare n. 16 / E dell’Agenzia delle Entrate, relativa alla tassa annuale sulle unità da diporto precedentemente introdotta con l’art. 16 del d.l. n. 201 / 2011, infatti, anche il noleggiatore dovrà pagare l’imposta sulle imbarcazioni, poiché il tributo è dovuto sebbene tale fattispecie non sia espressamente prevista dalla norma, che invece si occupa di contemplare le ipotesi di locazione e di leasing. In caso contrario, vi sarebbe un effetto distorsivo del mercato.
Il provvedimento della direzione dell’Agenzia delle Entrate afferma altresì che sono interesaste dal pagamento tutte le unità da diporto della lunghezza di scafo compresa tra un minimo di 10 metri e un massimo di 24 metri (o navi con lunghezza superiore a 24 metri), ad esclusione di quei natanti che il Codice della natuca configura come di lunghezza inferiore ai 10 metri.
Se il possessore o detentore rientra tra i soggetti incisi dal prelievo, la tassa è dovuta a prescindere dal paese di immatricolazione dell’imbarcazione. Per quanto riguarda l’importo della tassa, questa varia in proporzione alle dimensioni dello scafo tra un minimo di 800 euro e un massimo di 25 mila euro.
Il tributo è pagabile su tutte le banche di proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, utilizzatori in leasing residenti in Italia e organizzazioni in Italia di soggetti esteri. Ricordiamo come la tassa annuale sulle barche vada pagata ogni anno in via ordinaria entro il 31 maggio, con riferimento periodo 1 maggio – 30 aprile dell’anno successivo. Se il presupposto della tassa si verifica successivamente al 1 maggio, il versamento deve essere effettuato entro la fine del mese successivo al verificarsi del possesso, in proporzione all’arco temporale interessato dal fenomeno.
Considerato che il chiarimento è avvenuto a stretto ridosso dell’ultima scadenza, non sono stati esclusi eventuali problemi in sede di pagamento.