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Aumento sanzioni sui tributi locali

L’incremento delle sanzioni a seguito dell’adesione del contribuente all’accertamento dei tributi locali è stato stabilito da quota 1/4 alla futura quota 1/3. Tuttavia, ed è questa la novità più interessante contenuta nel chiarimento insito nella circolare del dipartimento delle Finanze in materia di imposta municipale unica, l’incremento della sanzione entra in vigore solamente per le violazioni contestate a partire dal 6 dicembre 2011.

Pertanto, se il Comune notifica gli avvisi di accertamento per l’imposta comunale sugli immobili o per altri tributi locali per violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del c.d. dl Salva Italia, il contribuente potrà aderire all’accertamento pagando la vecchia sanzione ridotta di un quarto, anziché la nuova maggiorata a un terzo.

Una buona notizia, pertanto, per i contribuenti italiani, i quali accetteranno di buon grado la tesi sostenuta dal dipartimento, che fa riferimento “al principio di legalità contenuto nell’art. 3 comma 1 del d.lgs. 472 del 1997”, secondo cui “le nuove misure sanzionatorie si applicano esclusivamente alle violazioni commesse a partire dall’entrata in vigore del d.l. 201 del 2011, vale a dire dal 6 dicembre 2011”.

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Una tesi che tuttavia non sembra convincere tutte le parti interessate, visto e considerato che – come riportava pochi giorni fa il quotidiano Italia Oggi – “la tesi ministeriale non può essere condivisa, considerato che il principio del favor rei può essere invocato in merito al trattamento sanzionatorio riservato dalla legge alle violazioni commesse nel tempo, e non al fine di ottenere la riduzione delle sanzioni per rinuncia all’impugnazione. L’art. 3 del decreto legislativo 472/1997 dispone infatti che nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con un provvedimento definitivo, pur non essendo ammessa l’azione di ripetizione di quanto è stato già pagato, viene meno l’obbligo del pagamento del debito residuo, che si estingue ex lege”.

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