Come abbiamo avuto modo di interpretare in queste ultime settimane, l’imposta municipale unica è applicata in maniera particolare e piuttosto rigorosa sulle pertinenze, in particolar modo quando queste sono relative all’abitazione principale. È previsto, in maniera specifica, che il contribuente possa considerare come pertinenza della prima casa una unità immobiliare per ognuna delle categorie catastali pertinenziali (C/2, C/6, C/7) fino a un massimo di tre.
I casi particolari, tuttavia, abbondano. Innanzitutto, chi possiede una cantina e due box auto (rispettivamente, un’unità C/2 e due C/6), dovrà scegliere quale dei due garage collegare all’abitazione principale: sebbene il numero massimo di pertinenze collegabili alla prima casa è fissata in un numero pari a tre, è altrettanto stabilito che le stesse debbano appartenere in misura non superiore a una per ciascuna delle categorie catastali.
Ancora, se la cantina risulta già iscritta in catasto congiuntamente alla prima casa, il contribuente potrà applicare le agevolazioni solo alle pertinenze di categoria catastale diversa da C/2, poiché nel limite massimo di tre pertinenze rientra anche quella iscritta in catasto insieme all’abitazione principale.
► IMU VERSO INTEGRALE ATTRIBUZIONE COMUNALE
Ulteriormente, se due pertinenze della stessa categoria (di solito, la soffitta e la cantina, entrambe C/2) sono accatastate insieme all’abitazione principale, il contribuente non dovrà rinunciare a una delle due, ma per rispettare la regola del tre potrà usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale solo per un’altra pertinenza di categoria C/6 o C/7.
Infine, come da ultimi elementi interpretativi, è emerso che la dichiarazione Ici vale anche per quanto concerne l’Imu. In altri termini, i contribuenti che hanno già assolto all’obbligo non sono tenuti a ripresentare la dichiarazione, anche se si tratta di un tributo differente. Una semplificazione certamente gradita, che eviterà duplicazioni prcedurali, e un concreto risparmio di tempo e di costi per i contribuenti che abbiano prontamente utilizzato la “vecchia” dichiarazione sull’imposta comunale sugli immobili.
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