È finalmente stata fatta l’opportuna chiarezza in materia di Dta (Deferred Tax Assets), grazie all’idoneo intervento congiunto da parte della Banca d’Italia, dell’Isvab e della Consob. Il tavolo tecnico posto in piedi dalle tre autorità appena ricordate per risolvere i problemi interpretativi legati all’applicazione dei principi Ias / ifrs, ha stabilito che gli effetti della disciplina fiscale di cui alla legge 214 del 22.12.2011, articolo 9, non determinano alcuna variazione nella classificazione contabile delle Dta, che pertanto potranno continuare a figurare nell’attivo del bilancio tra le attività per imposte anticipate.
L’intervento normativo aveva reso certa la trasformazione delle Dta in attività disponibili nei confronti dell’Erario, nell’ipotesi in cui si verifichino perdite d’esercizio. Grazie a questa interpretazione, le Dta non dovranno più essere dedotte dal capitale a fini prudenziali, e saranno invece incluse tra le attività ponderate per il rischio, con un peso pari al 100%, così come riconosciuto dal Comitato di Basilea nello scorso mese di dicembre.
Ma non è finita qui: come ricordato sul quotidiano Italia Oggi pochi giorni fa, infatti, per ragioni di trasparenza informativa sul fenomeno, Bankitalia, Isvab e Consob hanno altresì stabilito che dovranno essere illustrate in maniera chiara le caratteristiche delle Dta, e fornita la loro dinamica nell’esercizio: il tutto si traduce nell’indicazione di saldo iniziale, rigiro, trasformazione in credito d’imposta e saldo finale delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi di imposta.
► COMPENSAZIONE CREDITI – TASSE
L’informativa dovrà essere fornita già a partire dalle relazioni informative successive alla data del 31 marzo 2012. Il credito d’imposta che si dovesse manifestare per effetto della trasformazione delle Dta, dovrà essere trattato, per la quota non compensata, come attività fiscale corrente. La trasformazione delle Dta in Dta da perdite fiscali decorrerà a partire dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
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