Una delle ultime circolari di maggiore interesse dell’Inps (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) risale a tre giorni fa: si tratta del documento che ha provveduto ad aggiornare in merito all’ampliamento e al potenziamento dei servizi telematici da mettere a disposizione dei cittadini, in particolare le nuove presentazioni delle domande di disoccupazione, un chiarimento utile per tutti quei lavoratori che sono sospesi e per quegli apprendisti che sono anch’essi sospesi o che sono stati licenziati a partire dallo scorso 1° aprile. Come è noto, l’ente previdenziale ha deciso di privilegiare da tempo il canale telematico per la presentazione delle domande più importanti. Lo stesso vale, ovviamente, anche per le domande di indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e anche ridotti. Come devono procedere in tal senso questi soggetti?
La procedura prevede dei passaggi ben scanditi: anzitutto, ci si identifica con il proprio codice fiscale e un apposito pin attraverso i servizi online del sito dell’Inps. Una volta completato l’accesso, poi, è necessario compilare la dichiarazione di sospensione delle attività lavorative, con il conseguente inserimento nella lista dei dipendenti coinvolti e i periodi di sospensione. Questo elenco è in grado di generare in maniera automatica la domanda di disoccupazione per ogni lavoratore che è stato sospeso. La fase successiva, inoltre, prevede che le domande generate siano riversate nel database di gestione.
L’ultima fase, quella dell’attribuzione del numero di protocollo, ha luogo solamente se sono stati approvati i nominativi dei lavoratori da parte dell’ente bilaterale che è competente in questo senso, integrando la prestazione nella misura di circa il 20% della stessa. Le ipotesi possibili sono sostanzialmente due: nel caso in cui il pagamento della prestazione sia disgiunto, allora le domande saranno gestite dalle sedi dopo l’erogazione della quota da parte dell’ente bilaterale, mentre il pagamento congiunto richiede una preventiva approvazione degli elenchi dei lavoratori a cui l’Inps avrà provveduto a erogare la prestazione intera.