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Cassazione: il commercialista non esonera dall’omessa dichiarazione

Il fatto che un determinato contribuente si avvalga di un professionista come il commercialista per i propri adempimenti fiscali non lo esime certo dalle proprie responsabilità nel caso di una omessa dichiarazione dei redditi o dell’Imposta sul Valore Aggiunto (Iva): è questa la conclusione che è stato possibile ricavare da una delle ultime sentenze della Corte di Cassazione, la quale risale ormai a più di una settimana fa. La pronuncia dei giudici di Piazza Cavour si è resa necessaria a causa dell’impugnazione da parte dello stesso soggetto contro un’altra sentenza, vale a dire quella della Corte di Appello di Roma. Nel dettaglio, questa persona era stata condannata per l’omessa dichiarazione dell’Iva nel 2002 e nel 2003, nel rispetto del dettato del Decreto legislativo 74 del 2000 (“Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto”).

In particolare, l’articolo 5 di tale testo prevede espressamente che una evasione di tale tipo può essere punita con la reclusione da uno a tre anni, quando l’imposta evasa comunque è superiore a trentamila euro. Il ricorso, inoltre, è stato giustificato con il fatto che i presupposti soggettivi e oggettivi del reato contestato non avevano alcuna ragione di esistere. In particolare, l’omissione era stata dovuta dalla negligenza del commercialista stesso, quindi si è voluto dimostrare in questo modo che l’intenzione del contribuente non era quella di evadere.

La Suprema Corte non si è però fatta intenerire. Il ricorso, infatti, è stato ritenuto infondato, anche perché l’evasione aveva superato di parecchio i limiti previsti dalla legge. Affidarsi a un professionista non può essere pertanto un esonero del soggetto obbligato alla dichiarazione dei redditi, un compito che spetta ai contribuenti è anche quello di vigilare sulla corretta applicazione del mandato. L’argomento è molto attuale e potrà beneficiare di un punto di vista ben preciso nel caso si dovessero presentare casi identici.

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