Come noto, l’aliquota IMU ordinaria per la prima casa è stata temporaneamente fissata allo 0,40%, mentre quella per le seconde case risulta essere pari allo 0,76%. Più raramente si discute, tuttavia, della presenza di una terza aliquota – fortunatamente ribassata rispetto alle prime due – e rivolta ai fabbricati rurali ad uso strumentale, soggetti all’imposta municipale con la proporzione ridotta pari allo 0,20%. Inoltre, essendo fabbricati inseriti nella categoria catastale D/10, il coefficiente moltiplicatore della rendita catastale è pari a 60.
Ma di quali immobili si tratta? Ricordiamo come la definizione di fabbricato strumentale risieda nell’art. 9 – comma 3 bis – del dl 557/93, e come vada ricompreso in tale recinto anche quel fabbricato strumentale delle cooperative agricole di trasformazione dei prodotti conferiti dai soci. Particolari regole vigono inoltre per quanto concerne i fabbricati situati in località montane, dei quali parleremo nei prossimi giorni.
Per i fabbricati rurali strumentali, in aggiunta a quanto sopra, evidenziamo come la prima rata dell’imposta municipale unica sia stabilita nella misura del 30%; contrariamente, i fabbricati iscritti al catasto terreni che dovranno transitare nel catasto urbano entro il 30 novembre, pagheranno l’imposta municipale unica in una sola soluzione, entro il 17 dicembre 2012 (la data che, in altri termini, rappresenta il “saldo” per tutti gli altri contribuenti.
Per tutti i fabbricati rurali si presentano quindi gli obblighi di accatastamento entro i termini ricordati (30 novembre 2012), con procedura ordinaria.
Possibile infine procedere con la verifica della categoria catastale dei fabbricati già iscritti in catasto, per i quali – se non risultano iscritti nelle categorie a A/6R per le abitazioni e D/10 per quelli strumentali, possono scattare conseguenze in ordine all’accertamento ai fini Ici, nonché per il riconoscimento, per quelli strumentali, dell’aliquota ridotta dello 0,2 per cento. La variazione catastale dovrà essere presentata agli uffici dell’Agenzia del Territorio entro il 30 giugno 2012.
One thought on “Aliquota IMU, gli sconti per i fabbricati rurali”