Il Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva) può essere considerato una vera e propria esclusiva delle casse edili: la precisazione è giunta direttamente dal Ministero del Lavoro, il quale ha voluto dirimere qualche giorno fa i dubbi relativi ai criteri di individuazione delle casse in questione, con l’obiettivo di verificare nel dettaglio la legittimazione a rilasciare tale documento. Questo vuol dire che tale strumento non può beneficiare di una emissione che deriva direttamente da organismi che operano soltanto a livello territoriale, dato che spesso non sono in possesso di alcun tipo di collegamento con la Cnce (Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili). Il dicastero del Welfare ha voluto precisare anzitutto alcuni concetti che si riferiscono agli enti bilaterali.
In pratica, per costituire un organismo di questo tipo, come appunto lo è la stessa cassa edile, con la legittimazione a svolgere un’attività di stampo certificativo, bisogna far riferimento a quella che è universalmente nota come “riforma Biagi”, più precisamente il Decreto legislativo 276 del 2003; il secondo articolo, infatti, ha individuato quali sono questi enti, sottolineando la loro costituzione a iniziativa di una o più associazioni da parte dei datori di lavoro e dei prestatori.
Un altro utile riferimento, poi, è il Decreto Ministeriale del 24 ottobre 2007, al cui interno si rinviene la specificazione del fatto che il requisito della maggiore rappresentatività comparata deve essere in possesso di ogni organizzazione, senza alcuna importanza in merito al fatto che sia di tipo datoriale o sindacale. Il ministero si è poi concentrato sul principio di reciprocità. Nel dettaglio, le casse edili che osservano in principio secondo cui si ha un riconoscimento reciproco dei versamenti presso le casse in modo da armonizzare le dichiarazioni, hanno l’obbligo di rispettare il dettato del Decreto legislativo 163 del 2006 (“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”).
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