La recente Circolare Assilea apporta alcune importanti precisazioni in merito all’estensione o alla riduzione del perimetro dei soggetti passivi sul pagamento della tassa sulle imbarcazioni. Con la circolare 15/2012, infatti, l’Associazione italiana leasing ha ricordato come “con riferimento alla soggettività passiva nel caso di locazione finanziaria” non sia previsto alcun vincolo di solidarietà della società di leasing, in analogia a quanto avviene in materia di responsabilità civile ex articolo 2054 c.c.”.
Pertanto, nell’ipotesi di mancato versamento della tassa sulle imbarcazioni, l’Agenzia delle Entrate dovrà procedere al recupero del quantum nei confronti del solo utilizzatore dell’imbarcazione, e non anche sulla società di leasing, che così come le persone fisiche non residenti fiscalmente in Italia, le persone giuridiche non abbiano sede legale in Italia e privi di una organizzazione stabile nello Stato, le persone fisiche e giuridiche che utilizzano le unità da diporto per attività di locazione e noleggio, e le persone fisiche e giuridiche che svolgono insegnamento professionale della navigazione da diporto e il diving, non sarà tenuta al pagamento dell’imposta.
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Ricordiamo, in proposito, come la sanzione applicabile in caso di mancato versamento della tassa sulle imbarcazioni vari tra un minimo di 200 punti percentuali e un massimo di 300 punti percentuali sulla tassa dovuta, come peraltro ricordato dall’art. 16, comma 10, del decreto Monti.
Ricordiamo altresì come, attraverso l’introduzione del comma 5-bis all’art. 16 del decreto appena ricordato, sia stato stabilito che le unità che ritornano alle società di leasing per inadempienza dell’utilizzatore, non sono comunque colpite dal prelievo. Allo stesso tempo, non dovranno pagare la tassa le unità nel primo anno di immatricolazione, oltre alle imbarcazioni di lunghezza inferiore ai 10 metri, quelli di proprietà o in uso allo Stato o a enti pubblici, e i battelli di servizio e di salvataggio.
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