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Nuove regole compensazioni libere IVA

I commi 18 e 19 dell’art. 8 del d.l. 16/2012 apportano alcune importanti modifiche alle disposizioni precedentemente introdotte con l’art. 10 del d.l. 78/2009, che riguradava i vincoli per il controllo preventivo delle compensazioni dei crediti IVA. In particolare, i commi riducono da quota 10 mila euro a quota 5 mila euro per anno solare, l’importo oltre il quale la compensazione del credito è effettuabile solamente dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione, o di istanza dalla quale emerge lo stesso credito, con trasmissione del modello F24 online.

A rimanere indenne dalla nuova disciplina sono invece i limiti di 15 mila euro oltre i quali la compensazione è necessariamente subordinata all’apposizione, sulla dichiarazione annuale, del visto di conformità, oppure della sottoscrizione anche da parte dei componenti dell’organo di controllo contabile.

La decorrenza delle modifiche è stata fissata dall’Agenzia delle Entrate al 1 aprile 2012, nonostante il d.l. 16/2012 apportante le modifiche sia entrato in vigore nella data del 2 marzo 2012.

Il provvedimento precisa inoltre che al raggiungimento della soglia di 5 mila euro concorrono altresì le compensazioni effettuate prima di tale data. In altri termini, il contribuente che non ha ancora presentato la dichiarazione annuale IVA per il 2011, e abbia già compensato l’importo di 6 mila euro come parte del credito annuale 2011, non potrà più compensare liberamente alcuna quota del residuo credito annuale 2011, e dovrà sottostare ai vincoli stabiliti dal d.l. 78/2009 (con compensazione solo dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, attraverso i servizi telematici delle Entrate).

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