Il 2 aprile 2012 sarà l’ultimo giorno utile per molti contribuenti, più precisamente per coloro che hanno intenzione di sfruttare la detrazione fiscale del 55% relativa alla riqualificazione energetica degli edifici: i lavori in questione devono essere stati avviati nel corso del 2011 e comunque non ultimati nello stesso, in modo da poter inoltrare in maniera corretta la comunicazione con tutte le relative spese. Questi cinque giorni rimasti a disposizione vanno dunque utilizzati nel modo più appropriato. È dal 2010 che viene resa possibile questa comunicazione telematica così importante. Nel dettaglio, gli interventi del bonus energetico possono proseguire anche oltre il periodo d’imposta di riferimento. Tutto si basa essenzialmente sulle disposizioni contenute nel Decreto legge 185 del 2008 (il cosiddetto “decreto anticrisi” per la precisione), il cui articolo 29 prevede proprio l’adempimento in questione.
L’obiettivo specifico è quello di monitorare con la massima attenzione l’onere che grave sul bilancio dello Stato e che deriva appunto dall’agevolazione tributaria. Gli interventi vanno a riguardare soprattutto gli edifici esistenti, ma anche i loro involucri, con l’installazione dei pannelli fotovoltaici a farla da padrona, senza dimenticare la sostituzione dei climatizzatori per la stagione invernale. Può forse sembrare bizzarro questo prolungamento temporale, visto che ormai ci si avvia verso il caldo primaverile, ma l’Agenzia delle Entrate ha deciso di attendere.
Le opere da realizzare, inoltre, devono coinvolgere più annualità nello stesso tempo, tanto che esiste proprio un apposito modello di comunicazione con le relative istruzioni per compilarlo. Per l’inoltro elettronico viene richiesto il rispetto di una tempistica ben precisa, vale a dire entro novanta giorni dalla fine del periodo d’imposta in cui i lavori stessi sono stati avviati. Quando i periodi coinvolti sono più di uno, allora la comunicazione a cui si sta facendo riferimento dovrà essere inviata in ogni singolo caso, rispettando le modalità previste. Gli interventi avviati e conclusi nel periodo, invece, non sono contemplati da questo adempimento.
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