Come stabilito opportunamente da uno degli ultimi decreti del Tesoro, il saggio di interesse legale è stato sottoposto a una adeguata modifica: si tratta di una variazione piuttosto importante, con il nuovo valore fissato al 2,5% dallo scorso 1° gennaio. A questo punto, può sorgere spontanea una domanda: quali sono i riflessi nel caso del calcolo delle somme aggiuntive quando il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali non è avvenuto o è avvenuto in ritardo? Il dubbio è stato sciolto dall’Inps, il quale è intervenuto anche sugli interessi legali che fanno capo alle prestazioni pensionistiche. Entrando maggiormente nel dettaglio, c’è da dire che un testo normativo importante in tal senso è la legge 388 del 2000 (la legge finanziaria del 2001 per intenderci), il cui articolo 116 (quindicesimo comma) parla proprio delle ipotesi in cui è prevista la riduzione delle sanzioni civili alla misura che è prevista per gli interessi di tipo legale.
Inoltre, la previsione che è stata appena ricordata deve essere anche necessariamente subordinata al pagamento completo e integrale dei contributi che sono dovuti. Se il versamento in questione avviene in forma dilazionata, allora bisogna attendere l’accoglimento della domanda stessa: il tasso del 2,5% viene quindi applicato nei confronti di quei contributi che prevedono una scadenza di pagamento a partire dal primo giorno di questo 2012.
Nell’ipotesi in cui vi siano dei debiti che risultano in pendenza alla data in questione, allora bisognerà tenere in debita considerazione le modifiche che saranno intervenute nel corso del tempo, con gli interessi calcolati e ricavati a seconda dei tassi vigenti in determinati periodi. In conclusione, non si devono trascurare le prestazioni pensionistiche. In pratica, il provvedimento dell’ente previdenziale ricomprende anche queste somme: la misura del 2,5% rimane ugualmente valida, con il calcolo degli interessi legali sottoposto a un continuo aggiornamento, in modo da recepire la misura che è stata appunto indicata dall’Inps.