Come noto, il contratto a progetto è un contratto di lavoro rappresentato da una collaborazione contributiva per programma, disciplinato in Italia dalla cosiddetta Legge Biagi. Tale contratto è rappresentato fondamentalmente da una collaborazione prolungata nel tempo, ma finalizzata alla realizzazione di uno specifico progetto o di una parte di esso.
Per quanto concerne lo stretto profilo dell’economicità del rapporto di lavoro, sottolineiamo come esso sia certamente più conveniente (per il datore di lavoro) rispetto ad altre forme subordinate, quali ad esempio il tradizionale contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato non a progetto. Per far ciò, basti considerare che i contratti a progetto sono interamente frutto di una trattativa privata fra datore di lavoro e dipendenti, e che sovente vengono realizzate clausole di preavviso utili per poter sciogliere il rapporto di lavoro anche prima della realizzazione del progetto, senza indennizzi.
Ne è derivata la generazione di una diffusa situazione di precarietà all’interno del mercato italiano, con minori rischi per le imprese, e maggiori difficoltà per i singoli lavoratori.
Per quanto concerne il compenso, questo sembra essere legato – in tutto o in parte – al raggiungimento di specifici obiettivi, e non al monte ore spese nel rapporto di lavoro. Di conseguenza, il lavoratore dovrà prevedere con grandissima attendibilità il proprio impegno orario, al fine di non subire un eccessivo sbilanciamento ai suoi danni.
Ancora, si pensi come il contratto a progetto contenga l’erogazione di un compenso lordo che dovrà essere comprensivo di tasse, contributi INPS e assicurazioni obbligatorie. Perfino la modalità di erogazione sarà liberamente stabilita tra le parti, con conseguente possibilità di fissare delle alternative al canonico pagamento mensile e, perfino, erogando il compenso in un’unica tranche, a fine del progetto. Non vengono corrisposte tredicesime, trattamenti di fine rapporto, o altri emolumenti.
► CONTRATTO A PROGETTO ANCHE PER CHI HA LA PARTITA IVA