L’Inps ha provveduto a determinare nel dettaglio per il 2012 le retribuzioni convenzionali a cui dovranno fare riferimento i lavoratori presenti all’estero: entrando maggiormente nel dettaglio, bisogna precisare che questa norma si riferisce a coloro che si trovano in quei paesi che non sono legati all’Italia da intese e accordi relativi alla sicurezza sociale. Pertanto, le regolarizzazioni contributive sono state il tratto saliente dell’ultima circolare dell’ente previdenziale. Tra l’altro, le determinazioni hanno riguardato anche le assicurazioni obbligatorie che non sono contemplate negli accordi in questione, qualora però esse siano presenti ed esistenti a tutti gli effetti. Il campo di applicazione è presto detto: anzitutto, l’Inps ha ricordato quali sono i paesi che fanno parte della Comunità Europea (con tutti i dipartimenti e le isole che sono di proprietà di determinati stati, quali la Finlandia e la Francia).
Inoltre, è stato precisato che dal 2010 le norme per il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale a livello di Unione Europea sono state sostituite da quanto previsto dal regolamento 883 del 2004. Non bisogna neanche dimenticare che da questa applicazione sono invece esclusi i paesi che fanno parte dell’accordo See, vale a dire la Norvegia, l’Islanda e il Liechtenstein. Tali retribuzioni sono utili per conoscere con precisione la liquidazione delle prestazioni di tipo pensionistico, ma anche delle prestazioni economiche di malattia e di maternità e in relazione al trattamento ordinario di disoccupazione che viene riservato a quei lavoratori che sono rimpatriati.
La retribuzione nazionale viene considerata quella che percepisce il lavoratore grazie al contratto collettivo; questo stesso ammontare deve poi essere diviso per dodici, avendo cura di indicare la fascia retributiva che rappresenta il riferimento per gli adempimenti relativi alle contribuzioni. Vi sono, infine, anche dei casi particolari, come quelli che prevedono delle variazioni: gli esempi classici sono il passaggio da una qualifica all’altra nel corso del mese e la modifica del trattamento economico individuale del contratto collettivo.