Secondo quanto disposto dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, la Tarsu non sarebbe dovuta per i garage ad uso privato. La motivazione dietro tale presa di posizione risiederebbe nel fatto che non si può desumere che derivino rifiuti dalla detenzione di un garage disposto a tale utilizzo, ancor quando una persona vi si trattenga per periodi di tempo non brevi.
In questo modo, la Commissione Tributaria Regionale dà sostanziale e formale ragione a tutti quei cittadini che – assistiti da alcune associazioni dei consumatori locali – avevano fatto ricorso per vedersi esentati dal pagamento della tassa sui rifiuti solidi urbani. Una decisione che potrebbe ora essere ripresa anche in altre parti d’Italia, scatenando una reazione a catena che potrebbe interessare davvero una larghissima fetta di popolazione.
La Commissione ha altresì affermato che il contribuente non ha l’onere della prova: pertanto, il titolare del garage privato non dovrà dimostrare che il garage non produce rifiuti; sarà infatti sufficiente – al fine di essere esentati dal pagamento della Tarsu – che il Comune classifichi quel determinato immobile come garage.
La tesi della difesa ha infatti chiarito che sulla base di quanto disposto dalla circolare 22 giugno 1994 n. 95/E della Direzione generale fiscalità locale, “devono considerarsi esclusi dal calcolo della superficie rilevante per l’applicazione della tassa sui rifiuti urbani quei locali il cui uso è del tutto saltuario ed occasionale e nei quali comunque la presenza dell’uomo è limitata temporalmente a sporadiche occasioni e a utilizzi marginali”.
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Purtroppo, devo dissentire. Sul quesito si è espressa anche la Suprema Corte la quale, ha sancito che l’uso di box [trascinandoci anche le cantine] debba essere tassato a particolar modo se utilizzato come rimessa auto (garage privato), affiancandosi al principio comunitario e al trattato CE: “chi inquina paga”!
Riferimento: Corte di Cassazione – Sentenza n. 2202 del 31/01/2011
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