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L’Iva evasa può essere compensata con la confisca dei beni

La Corte di Cassazione ha introdotto un nuovo ragionamento giuridico molto importante per quel che concerne l’Imposta sul Valore Aggiunto: in effetti, secondo quanto stabilito dai giudici di Piazza Cavour, può diventare anche legittima la confisca di quei beni che sono in possesso dell’imprenditore, se l’importo totale di questi ultimi è equivalente all’imposta che è stata evasa da una determinata società. Tra l’altro, gli “ermellini” hanno anche specificato come non debba esistere necessariamente un nesso di pertinenza tra il reato che è stato commesso e le somme che dovranno essere sequestrate. La pronuncia in questione si è resa necessaria alla luce di una vicenda che aveva visto come protagonista un imprenditore. Il soggetto appena menzionato, infatti, si era macchiato di un omesso versamento dell’Iva, con conseguente sequestro e confisca dei propri libretti di risparmio, titoli azionari, fondi di investimento, oltre a i beni mobili e immobili, il tutto per una somma complessiva identica a quanto non versato alle casse dello Stato.

Il ricorso alla Suprema Corte ha avuto luogo dopo la denuncia dell’imprenditore stesso, convinto della totale assenza del presupposto per procedere al sequestro finalizzato alla confisca diretta, ma anche per il fatto che non fosse stato osservato il principio secondo cui i beni sequestrati non devono mai essere superiori al profitto conseguito grazie al reato commesso. La Cassazione ha però deciso di respingere il ricorso del contribuente in questione. Le motivazioni sono presto dette.

Anzitutto, non è obbligatorio e nemmeno necessario andare a verificare in via preliminare che i beni siano entrati o meno nel patrimonio dell’indagato per un tentativo di recupero. Inoltre, prendendo spunto da alcune sentenze del 2009, i giudici stessi hanno ribadito il pieno rispetto del principio della non eccedenza della misura rispetto al quantitativo del profitto collegato al reato. La confisca, infine, non è una violazione costituzionale nemmeno quanto il soggetto coinvolto è deceduto (la rivalsa vale sui successori).

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