Presto potrebbero entrare in vigore interessanti novità per tutti quei debitori (come i consumatori), a cui non si applicano le procedure concorsuali. Stando al contenuto della bozza del provvedimento, infatti, costoro avranno la possibilità di estinguere le proprie obbligazioni secondo un piano di rientro parziale che verrà concordato con i creditori e poi omologato dal tribunale.
L’obiettivo del decreto Severino (il dl 212/2011) è fondamentalmente quello di levare parte del carico lavorativo delle cause civili, introducendo una via di risoluzione e di ristrutturazione dei debiti maggiormente tutelativa per le parti. Ad ogni modo, il provvedimento non sembra aver convinto poi tutto, come ad esempio le principali associazioni di avvocati, che vedono privarsi di una buona parte del proprio raggio di azione, per altro già intaccato dalle sfere della mediazione e della conciliazione.
Sparisce invece dal decreto la c.d. “istanza di trattazione”. Il decreto, nella sua versione originaria, eliminava infatti l’obbligo per le cancellerie del tribunale di avvertire la parte che avrebbe dovuto presentare una richiesta di discussione della causa in appello o in Cassazione entro un certo lasso di tempo, pena l’estinzione del procedimento. La norma è stata tuttavia pesantemente rivista su impulso di alcuni senatori che hanno visto nel provvedimento un danneggiamento del diritto alla difesa.
Per il momento, pertanto, i debitori potranno utilizzare quanto contenuto nel decreto, per evitare il default, presentando al giudice un piano di rientro dal debito fondato su obbligazioni – anche parziali – liquidazione di beni o appoggio di un garante. Per l’omologazione del giudice servirà la relazione di un professionista sulla veridicità dei dati e quella di un organismo di composizione della crisi registrato presso il ministro di Giustizia.
Vi ricordiamo che tutti i dati contemplati nel presente articolo sono suscettibili di potenziali variazioni nei momenti successivi a quelli di redazione del post. Vi invitiamo pertanto a verificare la validità di tali elementi, e in particolar modo l’esattezza delle scadenze, prima di procedere ai pagamenti. Nessuna responsabilità può essere attribuita al contenuto – pur verificato da fonti ritenute attendibili – a Fiscale Web.