Manca appena un giorno alla scadenza fiscale che riguarda da vicino le agenzie di viaggio e attive in ambito turistico; queste ultime, infatti, sono chiamate a rispettare entro la giornata di domani i loro adempimenti di natura contabile, i quali hanno rilevanza ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto. Volendo essere ancora più precisi, poi, tale termine è utile ai soggetti in questione in base a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 340 del 1999, senza dimenticare i vari dispositivi normativi che sono in vigore ai fini dell’Iva stessa. Che cosa prevede espressamente questo testo normativo? Il decreto appena menzionato non è altro che il regolamento che reca le particolari modalità di applicazione dell’imposta alle operazioni che vengono appunto poste in essere dalle agenzie di viaggio e turismo. La pubblicazione risale alla fine del 1999 e prevede nel dettaglio la base imponibile a cui bisogna fare riferimento.
Quest’ultima, relativa alle prestazioni di servizi turistici, viene rappresentata dalla differenza tra il corrispettivo che è dovuto dalla stessa agenzia e i costi che sono invece sostenuti per le cessioni di beni e le prestazioni servizi realizzate da soggetti terzi, il tutto col solo fine di avvantaggiare il viaggiatore e al lordo della relativa imposta. In aggiunta, non bisogna dimenticare che non può essere ammessa in alcun modo in detrazione quella imposta che si riferisce ai costi appena menzionati.
Come si calcola nello specifico la base imponibile? Il corrispettivo che è soggetto all’Iva viene determinato solitamente in base al rapporto che esiste tra i costi dell’agenzia per operazioni all’interno del territorio comunitario e l’ammontare complessivo dei costi relativi a operazioni svolte al di fuori dell’Unione Europea. Le liquidazioni periodiche d’imposta sono molto utili in tal senso, in particolare per il riporto successivo nella dichiarazione annuale. Le agenzie, infine, non possono beneficare delle agevolazioni che sono state fissate dal cosiddetto Decreto Iva (il Dpr 633 del 1972).