Le ristrutturazioni di case di vecchia data danno luogo ad agevolazioni fiscali specifiche: un tipico intervento che viene realizzato in questo caso è quello della perizia antisismica delle fondamenta, in modo da comprendere la reale stabilità e tenuta dell’immobile in caso di terremoti. La domanda allora sorge spontanea: quali detrazioni tributarie sono possibili, tenuto conto che in gran parte dei casi tali perizie sono poste in essere in anticipo sull’inizio dei lavori veri e propri? Come prevede espressamente il decimo comma dell’articolo 10 della Legge 191 del 2009 (la Finanziaria per il 2010), la detrazione del 36% prevede che i lavori ad essa relativi siano preceduti da una apposita comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara; al contrario, quando si ha a che fare con i materiali e gli acconti, ma anche le spese necessarie per ottenere l’abilitazione dei lavori e le eventuali perizie tecniche (tra cui appunto quella antisismica), possono essere pagati prima dell’invio effettivo della comunicazione.
Tra l’altro, questa disposizione può essere intuita piuttosto facilmente dalla lettura di una circolare di dodici anni fa della nostra amministrazione finanziaria, la quale si era preoccupata di aggiornare le istruzioni alla dichiarazione dei redditi. Lo stesso discorso è valido anche per i lavori che sono stati avviati dopo la data dello scorso 14 maggio, vale a dire subito dopo la soppressione dell’obbligo di comunicazione al centro abruzzese: in pratica, l’elenco ricomprende i materiali e i servizi professionali che sono stati pagati con un bonifico bancario prima dell’avvio ufficiale dei lavori.
Visto che si sta parlando della detrazione del 36%, rimane in vigore il cosiddetto principio di cassa, il quale prevede che le spese possono essere detratte con riferimento all’anno in cui sono state sostenute: nel caso in cui, ad esempio, il sostenimento sia avvenuto nel corso del 2011, allora la detraibilità sarà valida a partire dalla dichiarazione dei redditi del 2012.