L’imposta municipale unica opera anche per gli immobili che i residenti nazionali detengono all’estero. Stando a quanto previsto dalla manovra Monti, anche su tali immobili andrà applicata l’aliquota “standard” pari a 0,76 punti percentuali, operante sia nei confronti degli immobili detenuti in proprietà, sia per quanto concerne gli immobili che invece vengono detenuti sulla base di altro diritto reale, da contribuenti residenti in Italia, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali lo stesso si è protratto.
Il valore da considerare come base imponibile, in quaesto caso, è dato dal costo risultato dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile. La base di partenza sarà pertanto data dall’atto notarile di compravendita o dal valore di mercato in assenza della documentazione che possa comprovare l’originario acquisto.
E se sulla stessa casa opera una tassazione analoga da parte dello Stato sul cui territorio è situato l’immobile? In questo caso, al fine di evitare la doppia imposizione, la normativa italiana prevede la possibilità di dedurre – fino a concorrenza del suo ammontare – un credito di imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile.
Per quanto concerne gli adempimenti sotto i profili fiscali, nel caso di immobile detenuto da privato ma non produttivo di reddito, non è previsto alcun comportamento specifico, a parte l’ovvia compilazione del quadro RW del modello Unico. Nel caso in cui l’immobile sia produttivo di reddito, occorre dichiarazione italiana del reddito percepito (in caso di locazione con tassazione all’estero) o, in alterntiva, dichiarazione italiana del reddito percepito con deducazione forfettaria del 15% (se non vi è tassazione estera), o infine dichiarazione e credito di imposta (se la tassazione all’estero avviene sulla base della rendita catastale).
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