La sentenza 27192 della Corte di Cassazione risale ormai a un mese fa, ma ha una rilevanza fondamentale per quel che concerne l’ambito fiscale: essa ha infatti stabilito che l’esenzione dell’imposta di registro e di quella di successione sugli atti notarili non può essere trasmessa anche a quelli relativi al trasferimento. I giudici di Piazza Cavour sono dovuti intervenire proprio su tali tributi, cercando di fare ordine sulle imposte catastali e ipotecarie e il trasferimento dei beni culturali. Tutto è nato a seguito a un ricorso contro una decisione della nostra amministrazione finanziaria: quest’ultima era stata protagonista di un silenzio rifiuto per quel che concerne la richiesta di rimborso di queste specifiche imposte.
Il contribuente coinvolto, infatti, aveva pagato le relative tassi su dei beni ereditati, ma poi aveva avanzato questa richiesta di rimborso, prendendo come riferimento normativo di base due testi, vale a dire il Decreto legislativo 347 del 1990 (“Testo unico sulle imposte ipotecaria e catastale”) e il Decreto 346 del 1990 (“Testo unico sulle imposte relative a successioni e donazioni”). Come aveva stabilito la Commissione Tributaria Regionale, i beni di interesse storico e artistico sono esclusi dall’imponibile del tributo relativo alle successioni, di conseguenza potevano beneficiare dello stesso trattamento anche l’ipotecaria e la catastale in merito ai trasferimenti mortis causa.
La Cassazione non l’ha però pensata allo stesso modo. In effetti, gli “ermellini” hanno stabilito che l’agevolazione di questo tipo, con i beni culturali messi in primo piano, non può essere mai trasmessa anche ad altre imposte, visto che i motivi che spingono all’esenzione non coincidono con l’ambito in questione. Tra l’altro, la stessa Corte Suprema ha anche ricordato come il Testo Unico sulle imposte ipotecaria e catastale non fa espresso riferimento alle esenzioni fiscali, ma si limita esclusivamente a dettare quelle che sono le regole di determinazione della base imponibile (un orientamento già seguito in altri casi simili).